PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Indulto).

      1. È concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

          a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione di anni ventuno;

          b) le pene detentive temporanee sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione, della metà negli altri casi;

          c) le pene accessorie quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono interamente condonate.

Art. 2.
(Esclusioni oggettive).

      1. L'indulto non si applica ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale se dalla commissione dei reati stessi sia derivata la morte.

Art. 3.
(Applicazione dell'indulto).

      1. L'indulto si applica sul cumulo delle pene anche se stabilito in applicazione della legge 18 febbraio 1987, n. 34.

 

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Art. 4.
(Applicazione dell'indulto in caso di continuazione nel reato).

      1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.

Art. 5.
(Revoca dell'indulto).

      1. L'indulto è revocato qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni due o più delitti per i quali riporti condanne a pena detentiva complessiva superiore ad anni tre.

Art. 6.
(Efficacia dell'indulto).

      1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31 dicembre 1989.

Art. 7.
(Norma transitoria).

      1. Se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con organizzazioni eversive, il tribunale di sorveglianza, nel caso di soggetti condannati per delitti commessi non oltre il 31 dicembre 1989 per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, può disporre, su istanza dell'interessato o del suo difensore, che la pena residua possa essere espiata in regime di

 

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semilibertà. Se il condannato non è ammesso alla semilibertà, può essere ammesso al lavoro esterno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, senza l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 21.